Fabbricante, importatore o distributore: come si stabilisce il proprio ruolo
La qualificazione del ruolo è il primo adempimento, perché da essa discendono tutti gli altri. La nozione di fabbricante adottata dal regolamento non coincide con quella corrente.
- Riferimento normativo
- Artt. 15-21
- Ultimo aggiornamento
- Testo ufficiale
- Regolamento (UE) 2025/40
Non si è fabbricante perché si producono scatole. Si è fabbricante perché si immette sul mercato con il proprio nome.
Il fabbricante
È il ruolo con gli obblighi pieni. L'articolo 15 gli attribuisce l’esecuzione della procedura di valutazione della conformità, la redazione della documentazione tecnica secondo l’Allegato VII e la sottoscrizione della dichiarazione di conformità UE, per ciascun tipo di imballaggio.
A questi si aggiunge la conservazione: cinque anni dall’immissione sul mercato per l’imballaggio monouso, dieci per il riutilizzabile.
L’importatore
L'articolo 18 riguarda chi immette sul mercato dell’Unione imballaggi provenienti da paesi terzi senza apporvi il proprio marchio.
Non redige la dichiarazione, ma prima di immettere l’imballaggio sul mercato deve accertarsi che il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità dell’articolo 38 e redatto la documentazione tecnica dell’Allegato VII, che l’imballaggio sia etichettato conformemente all’articolo 12, che sia corredato dei documenti prescritti e che il fabbricante abbia soddisfatto le prescrizioni dell’articolo 15, paragrafi 5 e 6.
Se ritiene, o ha motivo di credere, che l’imballaggio non sia conforme, non lo immette sul mercato finché non è stato reso conforme.
Deve inoltre riportare sull’imballaggio il proprio nome e la denominazione commerciale o il marchio registrato, con l’indirizzo postale al quale può essere contattato.
Il distributore
L'articolo 19 riguarda chi mette a disposizione sul mercato imballaggi già immessi da altri, senza apporvi il proprio marchio e senza modificarli.
Non redige la dichiarazione. Verifica che gli adempimenti a monte siano stati compiuti, conserva le informazioni e collabora con l’autorità nazionale in ogni azione intrapresa per porre rimedio ai casi di non conformità alle prescrizioni degli articoli da 5 a 12.
Il fornitore di servizi di logistica
Ruolo spesso dimenticato. L'articolo 20 stabilisce che i fornitori di servizi di logistica provvedono affinché le condizioni di stoccaggio, manipolazione, imballaggio, indirizzamento o spedizione non compromettano la conformità degli imballaggi da essi manipolati, vuoti o contenenti un prodotto.
Quando importatore e distributore diventano fabbricanti
È la disposizione che riqualifica il maggior numero di imprese. Articolo 21, testualmente:
«Qualora un importatore o distributore immetta sul mercato imballaggi con il proprio nome o marchio commerciale o modifichi un imballaggio già immesso sul mercato in modo tale da condizionarne la conformità alle pertinenti prescrizioni del presente regolamento, tale importatore o distributore è considerato un fabbricante ai fini del presente regolamento ed è soggetto agli obblighi del fabbricante a norma dell’articolo 15.»
Due condizioni alternative: basta che ricorra una delle due.
Il caso più frequente è il primo. Un’impresa che acquista involucri, scatole ed etichette da terzi e vende il proprio prodotto confezionato a proprio marchio è fabbricante di quegli imballaggi. Non li ha prodotti, non li ha progettati, e ne risponde comunque.
Il secondo caso è la modifica: rietichettatura, riconfezionamento, sostituzione di materiali, se incide sulla conformità.
L’esenzione per le microimprese
Il secondo comma dell’articolo 21 sposta l’obbligo a monte in un caso preciso:
«Qualora un importatore o distributore di cui al primo comma rientri nella definizione di microimpresa di cui alla raccomandazione 2003/361/CE applicabile all'11 febbraio 2025, e la persona fisica o giuridica che fornisce l’imballaggio all’importatore o distributore sia situata nell’Unione, la persona fisica o giuridica che fornisce l’imballaggio è considerata fabbricante ai fini dell’articolo 15.»
Servono entrambe le condizioni:
- l’impresa è una microimpresa: meno di 10 occupati e fatturato annuo, oppure totale di bilancio, non superiore a 2 milioni di euro;
- il fornitore dell’imballaggio è situato nell’Unione.
L’esenzione guarda alla provenienza dell’imballaggio, non del prodotto. Una microimpresa che importa merce da paesi terzi ma acquista le proprie scatole da un fornitore europeo vi rientra. La stessa impresa che importa anche l’imballaggio, no.
Il ruolo può essere diverso per imballaggi diversi
Non è una qualifica che si porta addosso: si valuta imballaggio per imballaggio.
La stessa impresa può essere fabbricante dell’involucro che porta il proprio marchio, e mero distributore di un prodotto che rivende nella confezione originale del produttore. Le due posizioni convivono, e il censimento va fatto tenendone conto.
L’obbligo che vale per tutti, qualunque sia il ruolo
L'articolo 22 impone a ogni operatore economico di poter comunicare alle autorità di vigilanza del mercato, su richiesta:
- l’identità di qualsiasi operatore economico che gli ha fornito imballaggi o prodotti imballati;
- l’identità di qualsiasi operatore economico al quale li ha forniti.
Per cinque anni nel caso dell’imballaggio monouso e per dieci nel caso di quello riutilizzabile, a decorrere dalla data della fornitura.
Non conosce esenzioni dimensionali e riguarda anche chi non redige alcuna dichiarazione.
Le sei domande che sciolgono il dubbio
- L’impresa fabbrica gli imballaggi o ne commissiona la fabbricazione su proprio disegno?
- Immette sul mercato prodotti imballati apponendovi il proprio nome o marchio commerciale?
- Importa imballaggi o prodotti imballati da paesi terzi?
- Modifica imballaggi già immessi sul mercato incidendo sulla loro conformità?
- Commercializza a proprio nome o marchio imballaggi fabbricati da terzi?
- Taluni imballaggi sono destinati al contatto con alimenti?
Una risposta affermativa alla terza porta agli obblighi del fabbricante per la via dell’articolo 21. Una risposta affermativa alla prima, alla seconda, alla quarta o alla quinta porta allo stesso esito. La sesta non riguarda il ruolo, ma determina l’applicazione delle restrizioni sui PFAS.
Riferimenti
Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2024 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, in GU L del 22 gennaio 2025. Applicabile dal 12 agosto 2026.
- Art. 15 · obblighi dei fabbricanti
- Art. 17 · rappresentanti autorizzati
- Art. 18 · obblighi degli importatori
- Art. 19 · obblighi dei distributori
- Art. 20 · obblighi dei fornitori di servizi di logistica
- Art. 21 · caso in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori
- Art. 22 · identificazione degli operatori economici
- Allegato VII · procedura di valutazione della conformità
Testo ufficiale: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/40/oj