Vai al contenuto

Regolamento (UE) 2025/40 · in applicazione dal 12 agosto 2026

Importo prodotti da paesi extra UE, devo fare la dichiarazione di conformità degli imballaggi?

Sì, se i prodotti sono immessi sul mercato con il nome o il marchio commerciale dell’impresa. In quel caso il regolamento non considera l’impresa un importatore: la considera il fabbricante dell’imballaggio, con tutti gli obblighi che ne derivano.

Riferimento normativo
Art. 21
Ultimo aggiornamento
Testo ufficiale
Regolamento (UE) 2025/40

La nozione di fabbricante adottata dal regolamento è più ampia di quella corrente: non coincide con chi produce materialmente l’imballaggio.


La norma, testualmente

Articolo 21 del Regolamento (UE) 2025/40, rubricato «Caso in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori»:

«Qualora un importatore o distributore immetta sul mercato imballaggi con il proprio nome o marchio commerciale o modifichi un imballaggio già immesso sul mercato in modo tale da condizionarne la conformità alle pertinenti prescrizioni del presente regolamento, tale importatore o distributore è considerato un fabbricante ai fini del presente regolamento ed è soggetto agli obblighi del fabbricante a norma dell’articolo 15.»

Due condizioni alternative, quindi. Basta una delle due.

Prima: l’imballaggio è immesso sul mercato con il nome o il marchio dell’impresa. Un prodotto importato e venduto nella confezione dell’impresa, con la sua etichetta, rende l’impresa fabbricante di quell’imballaggio, anche in assenza di qualsiasi rapporto con lo stabilimento che l’ha prodotto.

Seconda: modifichi un imballaggio già immesso sul mercato incidendo sulla sua conformità. Rietichettatura, riconfezionamento, sostituzione di materiali.


Che cosa comporta

Gli obblighi sono quelli dell’articolo 15: esecuzione della procedura di valutazione della conformità, redazione della documentazione tecnica secondo l’Allegato VII e sottoscrizione della dichiarazione di conformità UE secondo l’Allegato VIII, per ciascun tipo di imballaggio.

La documentazione va conservata e tenuta a disposizione delle autorità nazionali per cinque anni dall’immissione sul mercato dell’imballaggio monouso e per dieci anni nel caso dell’imballaggio riutilizzabile (Allegato VII, punto 4).


E se importo senza apporre il mio marchio?

In quel caso l’impresa resta importatore, e si applica l'articolo 18. La dichiarazione non è redatta dall’importatore, ma prima di immettere l’imballaggio sul mercato l’impresa deve accertarsi che:

  • il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità dell’articolo 38 e abbia redatto la documentazione tecnica dell’Allegato VII;
  • l’imballaggio sia etichettato conformemente all’articolo 12;
  • l’imballaggio sia corredato dei documenti prescritti;
  • il fabbricante abbia soddisfatto le prescrizioni dell’articolo 15, paragrafi 5 e 6.

Se l’importatore ritiene, o ha motivo di credere, che l’imballaggio non soddisfi le prescrizioni del regolamento, non può immetterlo sul mercato finché non è stato reso conforme.

L’articolo 18 richiede inoltre di riportare sull’imballaggio il proprio nome e la denominazione commerciale o il marchio registrato, con l’indirizzo postale al quale l’importatore può essere contattato.

La verifica che il fabbricante stabilito fuori dall’Unione abbia redatto la documentazione tecnica secondo l’Allegato VII comporta un onere non inferiore a quello della redazione. Nella pratica, l’importatore si trova spesso a doverla ricostruire.


L’esenzione per le microimprese

Il secondo comma dell’articolo 21 prevede un caso in cui l’obbligo si sposta a monte:

«Qualora un importatore o distributore di cui al primo comma rientri nella definizione di microimpresa di cui alla raccomandazione 2003/361/CE applicabile all'11 febbraio 2025, e la persona fisica o giuridica che fornisce l’imballaggio all’importatore o distributore sia situata nell’Unione, la persona fisica o giuridica che fornisce l’imballaggio è considerata fabbricante ai fini dell’articolo 15.»

Perché si applichi servono entrambe le condizioni:

  1. l’impresa rientra nella definizione di microimpresa: meno di 10 occupati e fatturato annuo, oppure totale di bilancio annuo, non superiore a 2 milioni di euro;
  2. il fornitore dell’imballaggio è situato nell’Unione.

Se ricorrono tutte e due, è il fornitore a essere considerato fabbricante e a rispondere dell’articolo 15.

L’esenzione guarda alla provenienza dell’imballaggio, non a quella del prodotto. Una microimpresa che importa il prodotto da un paese terzo ma acquista l’imballaggio da un fornitore situato nell’Unione rientra nell’esenzione. La stessa microimpresa che importa anche l’imballaggio non vi rientra.


L’obbligo che vale comunque per tutti

Indipendentemente dalla qualifica, l'articolo 22 impone a ogni operatore economico di poter comunicare alle autorità di vigilanza del mercato, su richiesta:

  • l’identità di qualsiasi operatore economico che gli ha fornito imballaggi o prodotti imballati;
  • l’identità di qualsiasi operatore economico al quale li ha forniti.

Per cinque anni nel caso dell’imballaggio monouso e per dieci nel caso di quello riutilizzabile.

È un obbligo di tracciabilità che non ammette esenzioni dimensionali: riguarda anche chi non redige alcuna dichiarazione.


Che cosa fare, nell’ordine

  1. Stabilire la qualifica. Immissione a proprio marchio, modifica dell’imballaggio, esenzione per le microimprese: da qui dipende tutto il resto.
  2. Censire gli imballaggi. Non solo la confezione del prodotto: anche l’imballaggio di spedizione, il nastro, il materiale di riempimento e l’etichetta.
  3. Acquisire le informazioni dai fornitori. Composizione, materiali, concentrazione dei metalli pesanti, e per gli imballaggi destinati al contatto con alimenti i valori dei PFAS.
  4. Redigere la documentazione tecnica e la dichiarazione, secondo gli Allegati VII e VIII.
  5. Conservare il tutto per il periodo prescritto, e poterlo esibire su richiesta.

Riferimenti

Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2024 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, in GU L del 22 gennaio 2025. Applicabile dal 12 agosto 2026.

  • Art. 15 · Obblighi dei fabbricanti
  • Art. 18 · Obblighi degli importatori
  • Art. 21 · Caso in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori
  • Art. 22 · Identificazione degli operatori economici
  • Art. 38 · Procedura di valutazione della conformità
  • Allegato VII · Procedura di valutazione della conformità, Modulo A
  • Allegato VIII · Schema della dichiarazione di conformità UE

Testo ufficiale: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/40/oj