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Regolamento (UE) 2025/40 · in applicazione dal 12 agosto 2026

Documentazione tecnica dell’imballaggio: cosa deve contenere secondo l’Allegato VII

Il contenuto non è rimesso alla discrezionalità dell’impresa: lo fissa l’Allegato VII, punto 2, del Regolamento (UE) 2025/40. Sono sei lettere, dalla a) alla f), più l’obbligo di comprendere un’adeguata analisi e valutazione dei rischi di non conformità.

Riferimento normativo
All. VII
Ultimo aggiornamento
Testo ufficiale
Regolamento (UE) 2025/40

Un chiarimento preliminare riguarda un errore ricorrente nelle sintesi in circolazione.


L’Allegato VII non è la documentazione tecnica

L’Allegato VII è rubricato «Procedura di valutazione della conformità — Modulo A, Controllo interno della produzione». È la procedura, articolata in cinque punti.

La documentazione tecnica è il punto 2 all’interno di quella procedura. Non è un allegato a sé, e non è composta di «sei sezioni»: ha sei lettere, che è cosa diversa e che conta quando si redige il documento.

Il punto 1 della procedura stabilisce il principio: il fabbricante garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che gli imballaggi rispettano le prescrizioni degli articoli da 5 a 12 ad essi applicabili.


Il contenuto, lettera per lettera

La documentazione deve permettere di valutare la conformità e comprende un’adeguata analisi e valutazione dei rischi di non conformità. Precisa le prescrizioni applicabili e illustra, nella misura necessaria ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento degli imballaggi.

Contiene, laddove applicabile, almeno:

a) una descrizione generale degli imballaggi e dell’uso cui sono destinati;

b) progetti di massima, piani di fabbricazione e materiali dei componenti;

c) descrizioni e spiegazioni necessarie alla comprensione dei disegni di cui alla lettera b), degli schemi e del funzionamento degli imballaggi;

d) un elenco che riporta:

  • i) le norme armonizzate di cui all’articolo 36, applicate in tutto o in parte;
  • ii) le specifiche comuni di cui all’articolo 37, applicate in tutto o in parte;
  • iii) le altre specifiche tecniche pertinenti utilizzate ai fini delle misurazioni o dei calcoli;
  • iv) nel caso di norme armonizzate o specifiche comuni applicate solo in parte, l’indicazione delle parti applicate;
  • v) nel caso di norme armonizzate o specifiche comuni non applicate, la descrizione delle soluzioni adottate per rispettare le prescrizioni;

e) una descrizione qualitativa del modo in cui sono state effettuate le valutazioni di cui agli articoli 6, 10 e 11, rispettivamente riciclabilità, riduzione al minimo e riutilizzabilità;

f) le relazioni sulle prove.


Il rapporto con i limiti sulle sostanze

L’articolo 5, paragrafo 6, chiude il cerchio: la conformità ai limiti sui metalli pesanti (paragrafo 4) e sui PFAS (paragrafo 5) è dimostrata nella documentazione tecnica redatta conformemente all’Allegato VII.

Non è sufficiente che i valori siano entro soglia: il dato deve risultare dalla documentazione, con le prove a supporto. È precisamente il contenuto della lettera f).


Il rapporto con la dichiarazione di conformità

Sono due atti distinti, e vanno tenuti distinti.

La documentazione tecnica dimostra. Resta all’impresa e si esibisce alle autorità.

La dichiarazione di conformità UE attesta. Segue lo schema dell’Allegato VIII, si compone di otto punti, e si redige per ciascun tipo di imballaggio. È l’atto che, di norma, viene trasmesso al committente che ne fa richiesta.

Il punto 3 dell’Allegato VIII riporta la formula che ne definisce la natura: la dichiarazione è rilasciata sotto l’esclusiva responsabilità del fabbricante.


Per quanto va conservata

Allegato VII, punto 4. La dichiarazione scritta e la documentazione tecnica sono tenute a disposizione delle autorità nazionali:

  • cinque anni dalla data in cui l’imballaggio monouso è stato immesso sul mercato;
  • dieci anni dalla data in cui l’imballaggio riutilizzabile è stato immesso sul mercato.

Copia della dichiarazione è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

I termini decorrono dall’immissione sul mercato di ciascun imballaggio, non dalla data in cui il documento è stato redatto. Per un’impresa che immette lo stesso imballaggio per più anni, l’obbligo si estende di conseguenza.


Il rappresentante autorizzato

Il punto 5 dell’Allegato VII consente che gli obblighi di conservazione siano adempiuti dal rappresentante autorizzato del fabbricante, a suo nome e sotto la sua responsabilità, purché ciò sia specificato nel mandato.

Restano invece esclusi dal mandato gli obblighi dell’articolo 15, paragrafo 1, e l’obbligo di redigere la documentazione tecnica: quelli non sono delegabili.


Riferimenti

Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2024 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, in GU L del 22 gennaio 2025. Applicabile dal 12 agosto 2026.

  • Art. 5, par. 6 · la conformità è dimostrata nella documentazione tecnica
  • Art. 15 · obblighi dei fabbricanti
  • Art. 17 · rappresentante autorizzato
  • Art. 36 · presunzione di conformità, norme armonizzate
  • Art. 37 · specifiche comuni
  • Art. 38 · procedura di valutazione della conformità
  • Art. 39 · dichiarazione di conformità UE
  • Allegato VII · procedura di valutazione della conformità, Modulo A
  • Allegato VIII · schema della dichiarazione di conformità UE

Testo ufficiale: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/40/oj