Vai al contenuto

Regolamento (UE) 2025/40 · in applicazione dal 12 agosto 2026

Regolamento imballaggi nel settore delle bevande

Il comparto delle bevande è l’unico per cui il regolamento fissa un obiettivo di raccolta con una percentuale precisa: il 90 % annuo, in peso, delle bottiglie di plastica monouso e dei contenitori metallici monouso fino a tre litri, entro il 1° gennaio 2029. Da quell’obiettivo discendono i sistemi di deposito cauzionale e restituzione.

Riferimento normativo
Art. 50 · Art. 7
Ultimo aggiornamento
Testo ufficiale
Regolamento (UE) 2025/40

La raccolta differenziata e il deposito cauzionale

L’articolo 50 impone agli Stati membri di adottare, entro il 1° gennaio 2029, le misure necessarie a garantire la raccolta differenziata di almeno il 90 % all’anno, in peso, di:

  • bottiglie di plastica monouso per bevande con capacità massima di tre litri;
  • contenitori di metallo monouso per bevande con capacità massima di tre litri.

Per conseguire l’obiettivo, gli Stati membri istituiscono sistemi di deposito cauzionale e restituzione, con addebito del deposito presso il punto vendita. Il paragrafo 3 prevede la possibilità di esentare determinati operatori economici.

L’obbligo è rivolto agli Stati membri, ma le conseguenze operative ricadono su chi imbottiglia e su chi distribuisce: identificazione dei formati, etichettatura dedicata e gestione dei flussi di reso.


Il contenuto riciclato

L’articolo 7 fissa le percentuali minime di riciclato post-consumo nelle parti di plastica, applicabili dal 1° gennaio 2030 oppure tre anni dopo l’entrata in vigore del relativo atto di esecuzione, se posteriore:

Tipo di imballaggio Dal 2030 Dal 2040
Bottiglie di plastica monouso per bevande 30 % 65 %
Imballaggi sensibili al contatto in PET, diversi dalle bottiglie per bevande 30 % 50 %
Imballaggi sensibili al contatto in plastiche diverse dal PET 10 % 25 %
Altri imballaggi di plastica 35 % 65 %

La percentuale è calcolata come media per impianto di produzione e per anno.


L’etichettatura dei contenitori soggetti a deposito

L’articolo 12 prevede che gli imballaggi soggetti a sistemi di deposito cauzionale e restituzione siano contrassegnati da un’etichetta chiara e inequivocabile. Oltre a quella nazionale, può essere apposta un’etichetta colorata armonizzata stabilita con atto di esecuzione, e gli Stati membri possono esigerla, purché ciò non crei distorsioni del mercato interno.


Il raggruppamento al punto vendita

L’Allegato V, punto 1, vieta dal 1° gennaio 2030 i film estensibili e termoretraibili di plastica monouso usati al punto di vendita per raggruppare prodotti venduti in bottiglie, lattine, barattoli, vasi, vaschette e confezioni, quando sono concepiti come imballaggi di comodo per far acquistare più di un prodotto. Restano esclusi gli imballaggi multipli necessari a facilitare la manipolazione.


Che cosa vale già dal 12 agosto 2026

Documentazione tecnica e dichiarazione di conformità UE per ciascun tipo di imballaggio, limite di 100 mg/kg sulla somma dei quattro metalli pesanti e, per gli imballaggi destinati al contatto con alimenti, i tre valori limite sui PFAS.


Riferimenti

Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2024 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, in GU L del 22 gennaio 2025.

  • Art. 5, parr. 4 e 5 · Metalli pesanti e PFAS
  • Art. 7 · Contenuto riciclato minimo negli imballaggi di plastica
  • Art. 12 · Etichettatura, compresi i contenitori soggetti a deposito
  • Art. 25 e Allegato V, punto 1 · Imballaggi multipli di plastica monouso
  • Art. 50 · Sistemi di deposito cauzionale e restituzione
  • Allegati VII e VIII · Documentazione tecnica e dichiarazione di conformità UE

Testo ufficiale: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/40/oj