Metalli pesanti negli imballaggi: il limite di 100 mg/kg dell’articolo 5
La somma delle concentrazioni di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente presenti nell’imballaggio o in un suo componente non supera 100 mg/kg. Il limite è fissato dall’articolo 5, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2025/40 e si applica dal 12 agosto 2026.
- Riferimento normativo
- Art. 5, par. 4
- Ultimo aggiornamento
- Testo ufficiale
- Regolamento (UE) 2025/40
Il dato che cambia il modo di verificarlo: è una somma sola, non quattro limiti separati.
La norma, testualmente
«Fatte salve le restrizioni sulle sostanze chimiche di cui all’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 o, se del caso, le restrizioni e le misure specifiche sui materiali e sugli oggetti a contatto con i prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n. 1935/2004, la somma delle concentrazioni di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente risultante dalle sostanze presenti negli imballaggi o nei componenti dell’imballaggio non supera 100 mg/kg.»
Tre elementi meritano attenzione.
È una somma. I quattro metalli si sommano e il totale sta sotto la soglia. Un valore singolo basso non dice nulla se non è accompagnato dagli altri tre.
Il soggetto della misura è l’imballaggio o il componente. Non il prodotto contenuto, e non l’imballaggio nel suo insieme quando il componente si può isolare: inchiostri, adesivi, coloranti, chiusure ed etichette rientrano ciascuno nel perimetro.
Il limite non ha una data propria. Non è differito come l’etichettatura o la riciclabilità: si applica da quando si applica il regolamento, il 12 agosto 2026.
Come si dimostra
Il paragrafo 6 dello stesso articolo è esplicito:
«La conformità alle prescrizioni di cui ai paragrafi 4 e 5 è dimostrata nella documentazione tecnica redatta conformemente all’allegato VII.»
Il dato, quindi, non serve a rispondere a un cliente: serve a comporre il fascicolo. Nella documentazione tecnica trova posto tra la descrizione qualitativa delle valutazioni effettuate e le relazioni sulle prove, e va indicato da chi proviene.
Le informazioni sono nella disponibilità di chi produce l’imballaggio o il materiale. L’articolo 16 pone a carico del fornitore l’obbligo di mettere a disposizione del fabbricante le informazioni necessarie a dimostrare la conformità dei materiali forniti.
Richiederle per iscritto, indicando l’articolo, e conservare la risposta insieme al fascicolo è il modo in cui quel dato diventa opponibile.
Le deroghe, e perché non si presumono
Il paragrafo 8 consente alla Commissione di stabilire con atti delegati le condizioni alle quali il limite non si applica ai materiali riciclati o ai cicli di prodotto in una catena chiusa e controllata, e di individuare i tipi o i formati di imballaggio esentati.
Il testo aggiunge un vincolo preciso:
«Gli atti delegati adottati conformemente al presente paragrafo sono adottati unicamente al fine di modificare le deroghe stabilite nelle decisioni 2001/171/CE e 2009/292/CE.»
Sono le due decisioni che già oggi disciplinano le deroghe per gli imballaggi di vetro e per le cassette e i pallet di plastica.
Una deroga rileva soltanto se prevista da quegli atti. Non si desume dal tipo di materiale e non si presume per il solo fatto che l’imballaggio sia riciclato.
Il limite può scendere
Il paragrafo 7 attribuisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per ridurre il valore limite della somma delle quattro concentrazioni.
Il paragrafo 2 fissa inoltre al 31 dicembre 2026 la relazione della Commissione, assistita dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche, sulla presenza di sostanze che destano preoccupazione negli imballaggi. Quella relazione può elencare le sostanze e indicare in che misura presentino un rischio inaccettabile.
È il motivo per cui il valore misurato va conservato con la data della prova: se la soglia si abbassa, la domanda diventa se il dato in archivio regge ancora.
Che cosa serve, in pratica
- Elencare i componenti di ciascun imballaggio, separatamente: corpo, chiusura, etichetta, inchiostro, adesivo.
- Chiedere al fornitore la somma dei quattro metalli, non i valori singoli, e la metodologia con cui è stata ottenuta.
- Registrare data e provenienza di ogni valore.
- Portare il dato nella documentazione tecnica, dove l’Allegato VII lo colloca.
Riferimenti
Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2024 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, in GU L del 22 gennaio 2025. Applicabile dal 12 agosto 2026.
- Art. 5, par. 4 · Somma di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente: 100 mg/kg (pag. 37)
- Art. 5, par. 6 · La conformità è dimostrata nella documentazione tecnica
- Art. 5, parr. 7 e 8 · Riduzione del limite e deroghe per atti delegati
- Art. 5, par. 2 · Relazione della Commissione e dell’ECHA entro il 31 dicembre 2026
- Art. 16 · Obblighi di informazione dei fornitori di imballaggi o di materiali
- Allegato VII · Documentazione tecnica
Testo ufficiale: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/40/oj