I dati da chiedere al fornitore dell’imballaggio, e perché è tenuto a darli
Le informazioni necessarie a comporre la documentazione tecnica sono quasi sempre nella disponibilità di chi l’imballaggio lo produce, e l’articolo 16 del Regolamento (UE) 2025/40 pone a carico del fornitore l’obbligo di trasmetterle. La richiesta è la sollecitazione di un adempimento, e va formulata citando la norma.
- Riferimento normativo
- Art. 16
- Ultimo aggiornamento
- Testo ufficiale
- Regolamento (UE) 2025/40
Chi acquista l’imballaggio, e lo immette sul mercato con il proprio marchio, resta il soggetto che redige la dichiarazione. Ma i dati che la sostengono nascono a monte.
Che cosa dice l’articolo 16
Rubricato «Obblighi di informazione dei fornitori di imballaggi o di materiali di imballaggio»:
«I fornitori forniscono al fabbricante tutte le informazioni e la documentazione necessarie per consentirgli di dimostrare la conformità dell’imballaggio e dei materiali di imballaggio al presente regolamento, compresa la documentazione tecnica di cui all’allegato VII e prescritta in conformità o a norma degli articoli da 5 a 11, in una o più lingue di facile comprensione per il fabbricante. Tali informazioni e documentazione sono fornite in formato cartaceo o elettronico.»
Tre elementi contano nella pratica.
L’oggetto è ampio: informazioni e documentazione, non una dichiarazione generica di idoneità.
La lingua è quella del fabbricante, non quella del fornitore. Una scheda in una lingua che l’impresa non comprende non soddisfa l’obbligo.
La forma è libera: cartaceo o elettronico. Nessun modello imposto, il che significa che il formato lo può proporre chi chiede.
Il paragrafo 2 aggiunge che, per gli imballaggi sensibili al contatto, la documentazione richiesta da altri atti dell’Unione fa parte di ciò che va trasmesso al fabbricante.
L’elenco dei dati
La documentazione tecnica ha un contenuto fissato dall’Allegato VII, punto 2. Ogni dato da chiedere serve a riempire una lettera precisa, e chiederlo in quest’ordine evita il secondo giro di mail.
| Dato da richiedere | Dove finisce |
|---|---|
| Descrizione dell’imballaggio e uso cui è destinato | All. VII, punto 2, lett. a) |
| Materiali di ciascun componente, con progetti di massima e piani di fabbricazione | lett. b) |
| Spiegazione dei disegni, degli schemi e del funzionamento dell’imballaggio | lett. c) |
| Norme armonizzate, specifiche comuni o altre specifiche tecniche applicate, con le parti applicate | lett. d), artt. 36 e 37 |
| Somma delle concentrazioni di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente, in mg/kg, con metodo e data della prova | art. 5, par. 4; dimostrazione ai sensi dell’art. 5, par. 6 |
| Per gli imballaggi a contatto con alimenti: valori delle PFAS sui tre limiti dell’art. 5, par. 5 | art. 5, par. 5, lett. a), b), c) |
| Se il fluoro totale supera 50 mg/kg: la prova della quantità di fluoro misurato come contenuto di PFAS o non-PFAS | art. 5, par. 5, lett. c) |
| Valutazioni relative a riciclabilità, minimizzazione e imballaggio riutilizzabile | lett. e), artt. 6, 10 e 11 |
| Relazioni sulle prove | lett. f) |
| Identità del fornitore, per la tracciabilità | art. 22 |
La documentazione tecnica deve inoltre comprendere un’adeguata analisi e valutazione dei rischi di non conformità: è la parte che resta all’impresa, e che si scrive sui dati raccolti.
Come si chiede
Per iscritto, indicando l’articolo. Una richiesta che cita l’articolo 16 non è un favore chiesto a un partner commerciale: è la prova che l’adempimento è stato sollecitato, e ha una data.
La risposta si conserva insieme alla documentazione tecnica, perché la documentazione dovrà indicare da chi il dato proviene. Un valore senza origine e senza data vale poco davanti a un controllo, e vale ancora meno quando la soglia cambia.
Conviene chiedere tutto in una volta, per ciascun codice di imballaggio, e non per famiglia di prodotto: la documentazione tecnica si redige per tipo di imballaggio.
Il testo da inviare
Da adattare nei riferimenti interni, non nella sostanza.
Oggetto: Regolamento (UE) 2025/40, informazioni ai sensi dell’articolo 16
Con riferimento agli imballaggi indicati in calce, si richiedono le
informazioni e la documentazione previste dall’articolo 16 del Regolamento
(UE) 2025/40, necessarie a dimostrare la conformità dell’imballaggio e dei
materiali di imballaggio e a redigere la documentazione tecnica dell’Allegato VII.
Per ciascun codice si richiede:
1. descrizione dell’imballaggio e uso cui è destinato;
2. materiali di ciascun componente, con progetti di massima e piani di
fabbricazione, e spiegazione dei disegni e degli schemi;
3. norme armonizzate, specifiche comuni o altre specifiche tecniche applicate,
con l’indicazione delle parti applicate;
4. somma delle concentrazioni di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente,
espressa in mg/kg, con il metodo di prova e la data;
5. per gli imballaggi destinati al contatto con prodotti alimentari, i valori
delle PFAS riferiti ai tre limiti dell’articolo 5, paragrafo 5, e, se il
fluoro totale supera 50 mg/kg, la prova della quantità di fluoro misurato
come contenuto di PFAS o non-PFAS;
6. valutazioni relative a riciclabilità, minimizzazione e, ove applicabile,
riutilizzabilità;
7. relazioni sulle prove.
Le informazioni sono richieste in lingua italiana, in formato cartaceo o
elettronico, entro il [data].
Codici di imballaggio: [elenco]
Distinti saluti
[ragione sociale, indirizzo, partita IVA]
Se i dati non arrivano
L’obbligo resta del fornitore, ma la conseguenza si scarica su chi immette sul mercato.
Una documentazione tecnica non disponibile, incompleta o che contiene errori è una delle circostanze elencate dall’articolo 62, e per quelle circostanze la conseguenza non è una sanzione pecuniaria: è la richiesta di porre fine alla non conformità e, se permane, il divieto di messa a disposizione sul mercato, il richiamo o il ritiro dell’imballaggio.
Per questo la richiesta va fatta presto e per iscritto, e il silenzio del fornitore va documentato: è la differenza tra un’impresa che non ha i dati e un’impresa che li ha chiesti, con la data.
Riferimenti
Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2024 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, in GU L del 22 gennaio 2025. Applicabile dal 12 agosto 2026.
- Art. 16 · Obblighi di informazione dei fornitori di imballaggi o di materiali di imballaggio (pag. 51)
- Art. 5, parr. 4, 5 e 6 · Metalli pesanti, PFAS, dimostrazione nella documentazione tecnica
- Art. 22 · Identificazione degli operatori economici
- Art. 62 · Non conformità formale
- Allegato VII, punto 2 · Contenuto della documentazione tecnica
Testo ufficiale: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/40/oj