Regolamento imballaggi nel settore cosmetico: che cosa cambia
Gli imballaggi destinati ai prodotti cosmetici rientrano nella definizione di imballaggio sensibile al contatto, e questo ne determina le percentuali di contenuto riciclato applicabili dal 2030. Dal 12 agosto 2026 valgono intanto gli obblighi documentali e il limite sui metalli pesanti.
- Riferimento normativo
- All. V, punto 5
- Ultimo aggiornamento
- Testo ufficiale
- Regolamento (UE) 2025/40
Perché il cosmetico è imballaggio sensibile al contatto
L’articolo 3 definisce l’imballaggio sensibile al contatto per rinvio agli atti dell’Unione che disciplinano i prodotti contenuti, e l’elenco comprende il regolamento (CE) n. 1223/2009, cioè la disciplina dei prodotti cosmetici.
La conseguenza è nell’articolo 7: dal 1° gennaio 2030, oppure tre anni dopo l’entrata in vigore del relativo atto di esecuzione se posteriore, le parti di plastica dell’imballaggio contengono almeno il 30 % di riciclato post-consumo se il componente principale è il PET, e almeno il 10 % se realizzate con materie plastiche diverse dal PET. Per gli imballaggi di plastica che non sono sensibili al contatto la soglia è invece del 35 %.
La percentuale è calcolata come media per impianto di produzione e per anno.
Che cosa si applica dal 12 agosto 2026
Il limite sui metalli pesanti: somma di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente non superiore a 100 mg/kg nell’imballaggio o in un suo componente. Rientrano nel perimetro tappi, pompe, erogatori, etichette e inchiostri, ciascuno come componente a sé.
La documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE, per ciascun tipo di imballaggio, secondo gli Allegati VII e VIII.
L’obbligo di informazione dei fornitori, che l’articolo 16 pone a carico di chi fornisce imballaggi e materiali: è la via per ottenere composizione, valori e relazioni di prova su astucci, flaconi e chiusure.
Il divieto che riguarda il settore ricettivo
L’Allegato V, punto 5, vieta dal 1° gennaio 2030 gli imballaggi monouso per cosmetici e prodotti per l’igiene «per l’utilizzo nel settore ricettivo, quali descritti nella NACE Rev. 2, destinati esclusivamente a una prenotazione individuale e a essere smaltiti prima dell’arrivo dell’ospite successivo».
Gli esempi illustrativi riportati nel testo sono flaconi di shampoo, flaconi per lozioni per mani e corpo, sacchetti per saponette.
Il divieto riguarda l’immissione sul mercato di quei formati per quell’uso: interessa quindi sia le strutture ricettive sia le imprese che producono o forniscono le linee cortesia.
L’articolo 25, paragrafo 4, consente agli Stati membri di permettere alle microimprese l’immissione sul mercato dei formati elencati al punto 3 dell’Allegato V, a condizioni dimostrate: quella facoltà non copre il punto 5.
Le altre prescrizioni che toccano il comparto
Riduzione al minimo (art. 10): peso e volume ridotti al minimo necessario, con la dimostrazione nella documentazione tecnica, che deve contenere le specifiche tecniche usate per la valutazione, le prescrizioni di progettazione che impediscono un’ulteriore riduzione e i risultati di prove, studi o simulazioni. È la disposizione che riguarda astucci e secondi imballaggi.
Imballaggi eccessivi (art. 24): dal 1° gennaio 2030, o tre anni dopo l’atto di esecuzione se posteriore, la proporzione dello spazio vuoto negli imballaggi multipli, per il trasporto e per il commercio elettronico non supera il 50 %.
Riciclabilità (art. 6): dal 1° gennaio 2030, o 24 mesi dopo gli atti delegati se posteriore, gli imballaggi non riciclabili secondo le classi A, B o C non sono immessi sul mercato; dal 1° gennaio 2038 la soglia sale alle classi A o B.
Riferimenti
Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2024 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, in GU L del 22 gennaio 2025.
- Art. 3 · Definizione di imballaggio sensibile al contatto
- Art. 5, par. 4 · Metalli pesanti
- Art. 6 · Imballaggi riciclabili e classi di prestazione
- Art. 7 · Contenuto riciclato minimo
- Art. 10 · Riduzione al minimo
- Art. 24 · Imballaggi eccessivi
- Art. 25 e Allegato V, punto 5 · Monouso per cosmetici e igiene nel settore ricettivo
- Allegati VII e VIII · Documentazione tecnica e dichiarazione di conformità UE
Testo ufficiale: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/40/oj