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In applicazione dal 12 agosto 2026 · fonte: testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Fascicolo tecnico e dichiarazione di conformità imballaggi

Dal 12 agosto 2026 la documentazione tecnica secondo l’Allegato VII e la dichiarazione di conformità UE secondo l’Allegato VIII sono obbligatorie per chi immette sul mercato prodotti imballati. La data è passata: l’obbligo non decorre da oggi, decorre da allora.

Il controllo su questi documenti arriva prima da chi acquista che dallo Stato: un cliente che verifica la propria fornitura può chiederli come condizione per proseguire l’ordine, indipendentemente da un regime sanzionatorio che in Italia non è ancora stato adottato. E la dichiarazione, una volta emessa, porta la firma dell’impresa: risponde lei di quanto dichiarato, non lo strumento che ha composto il documento.

Il software qualifica il ruolo dell’impresa imballaggio per imballaggio, confronta ogni valore con il limite dell’articolo 5 e compone i due documenti dall’istantanea dei dati. Ogni valore riporta chi lo ha dichiarato e quando: è ciò che rende vera la provenienza stampata nei documenti.

Primi tre imballaggi gratuiti, senza carta di credito. Dal quarto, piani annuali da 290 € + IVA.

Perché conviene farlo ora, non dopo un controllo

Non si sa da che parte si sta

L’obbligo cambia secondo il ruolo — fabbricante, importatore o distributore — e chi fabbrica e importa insieme è fabbricante, non importatore. Sbagliare la qualificazione vuol dire firmare (o non firmare) l’atto sbagliato.

I valori delle sostanze non li ha l’impresa

Metalli pesanti e PFAS si misurano su rapporti di prova che quasi sempre ha chi fabbrica l’imballaggio, non chi lo usa. Senza quei numeri la documentazione tecnica resta incompleta, e l’incompletezza si scopre quando qualcun altro la va a controllare.

Il primo a chiederla è il cliente, non lo Stato

Nella filiera b2b la documentazione tecnica è spesso una condizione contrattuale prima ancora che un obbligo di legge verificato da un’autorità: un cliente che fa un audit sulla propria fornitura la richiede, e la sua assenza pesa sull’ordine indipendentemente da qualunque sanzione amministrativa.

Il regime sanzionatorio ha già una data

L’articolo 68 rimette agli Stati membri il compito di stabilire le sanzioni entro il 12 febbraio 2027. In Italia la delega al Governo per il decreto attuativo scade il 9 dicembre 2026. Fino a quel decreto non esiste un importo in vigore, ma l’articolo 62 è già applicabile dal 12 agosto 2026 e prevede, per la documentazione assente o incompleta, il divieto di messa a disposizione sul mercato, il richiamo o il ritiro dell’imballaggio: misure di mercato, non pecuniarie, e già operative oggi. Il quadro completo delle sanzioni.

Come funziona

1. Qualificazione del ruolo

Individuare gli imballaggi privi di documentazione e i dati che mancano per redigerla.

2. Richiesta dei dati ai fornitori

Un link per fornitore, senza account: compila quello che sa, lascia in bianco quello che non sa, e il dato torna con la sua firma sopra.

3. Fascicolo tecnico e dichiarazione

I due documenti si compongono dai dati dichiarati e dal confronto già fatto, con la citazione dell’articolo per ogni valore.

Che cosa non fa

Nessuna promessa di conformità automatica: la dichiarazione è rilasciata sotto l’esclusiva responsabilità del fabbricante (Allegato VIII, punto 3).

Il servizio compone la documentazione sulla base dei dati dichiarati dall’impresa e delle informazioni ottenute dai fornitori. La valutazione e la firma restano dell’impresa.

Da leggere prima di iniziare

Quanto costa

L’unità di conto è l’imballaggio, non il file: un imballaggio documentato porta con sé il suo fascicolo tecnico e la sua dichiarazione di conformità UE, e conta uno. Gli scaglioni si contano sugli imballaggi documentati, e rigenerare un imballaggio già documentato non consuma nulla e non costa nulla.

Documentare tutti gli imballaggi e dimostrare negli anni che cosa è stato dichiarato, e su quali evidenze. Comprende la generazione senza limiti entro il piano. Dal quarto imballaggio in poi.

Rigenerare un imballaggio già documentato non consuma nulla e non costa nulla: se una soglia cambia e i documenti vanno rifatti, rifarli è compreso.

Domande frequenti

Il software dichiara che l'imballaggio è conforme?

No. Confronta ogni valore dichiarato con il limite dell'articolo 5 ed espone l'esito accanto al limite. La valutazione e la firma restano dell'impresa, come prescrive l'Allegato VIII, punto 3.

Se non ho i dati dal fornitore, posso comunque procedere?

Sì. La diagnosi segnala i dati mancanti e genera un link che il fornitore compila senza registrarsi, con la richiesta che l'articolo 16 gli impone di soddisfare.

Quanto costa documentare gli imballaggi?

La diagnosi è gratuita e senza limiti, così come i primi tre imballaggi documentati. Dal quarto in poi si paga l'abbonamento di conservazione, a partire da 290 euro l'anno.

Se una soglia normativa cambia, devo rifare tutto e pagare di nuovo?

No. Rigenerare un imballaggio già documentato non consuma nulla e non costa nulla, anche quando un atto delegato sposta un limite.