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Regolamento (UE) 2025/40 · in applicazione dal 12 agosto 2026

Gli obblighi sugli imballaggi per le imprese che immettono prodotti sul mercato

Il Regolamento (UE) 2025/40 si applica dal 12 agosto 2026 in tutta l’Unione. Queste pagine spiegano che cosa impone, articolo per articolo, con il rinvio al testo ufficiale.

È un regolamento, non una direttiva: è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza recepimento nazionale.

Chi immette sul mercato prodotti imballati redige una documentazione tecnica secondo l’Allegato VII, punto 2, e sottoscrive una dichiarazione di conformità UE secondo l’Allegato VIII. Entrambe si conservano per cinque anni dall’immissione sul mercato dell’imballaggio monouso e per dieci anni nel caso dell’imballaggio riutilizzabile.

L’articolo 2 fissa l’ambito: il regolamento si applica a tutti gli imballaggi, indipendentemente dal materiale utilizzato e dal contesto in cui sono usati. Non è una norma di settore, è una norma sull’oggetto.

Tutti gli obblighiLe scadenze, dal 2026 al 2040Settore per settore

Le domande a cui si risponde

Il servizio

Nessun software dichiara al posto dell’impresa: la dichiarazione resta sottoscritta da chi immette l’imballaggio sul mercato. Il lavoro che si può togliere di mezzo è quello intorno alla firma: raccogliere i dati, tenerli in ordine e comporli nelle sezioni che il regolamento prescrive.

Un documento è un imballaggio, con il suo fascicolo tecnico e la sua dichiarazione di conformità UE. Gli scaglioni si contano sui documenti attivi nell’anno di abbonamento.

Diagnosi e primi tre documenti

Gratis

Senza carta di credito e senza call. Apre il 20 novembre 2026.

Individuare gli imballaggi privi di documentazione e i dati che mancano per redigerla.

  • Qualificazione del ruolo, imballaggio per imballaggio: fabbricante, importatore o distributore
  • Elenco dei dati che mancano per arrivare alla dichiarazione
  • Segnalazione su metalli pesanti, PFAS e sostanze estremamente preoccupanti
  • Fascicolo tecnico e dichiarazione per i primi tre imballaggi, completi e da firmare
Come funziona la diagnosi

Generazione

da 290 € / anno

Dal quarto documento in poi.

Estendere la documentazione a tutti gli imballaggi immessi sul mercato.

  • Documentazione tecnica nelle sezioni dell’Allegato VII, punto 2
  • Dichiarazione di conformità UE secondo l’Allegato VIII
  • Richiesta dei dati ai fornitori con un link, senza account per loro
  • Rigenerazione a ogni modifica dell’imballaggio
Fino a 10 documenti
290 € / anno
Da 11 a 30 documenti
690 € / anno
Da 31 a 99 documenti
990 € / anno
Da 100 documenti
Preventivo su misura

Conservazione

da 190 € / anno

Si aggiunge alla generazione, sugli stessi scaglioni.

Dimostrare, negli anni previsti dal regolamento, che cosa è stato dichiarato e su quali evidenze.

  • Fascicolo versionato: chi ha dichiarato che cosa, quando, su quale evidenza
  • Conservazione per i cinque anni dell’imballaggio monouso e i dieci del riutilizzabile
  • Estrazione dell’intero fascicolo in un solo file, in caso di controllo
Fino a 10 documenti
190 € / anno
Da 11 a 30 documenti
390 € / anno
Da 31 a 99 documenti
590 € / anno
Da 100 documenti
Preventivo su misura

Nessuna promessa di conformità automatica: la dichiarazione è rilasciata sotto l’esclusiva responsabilità di chi la sottoscrive (Allegato VIII, punto 3).

Metodo e fonti

Ogni affermazione riporta l’articolo da cui deriva e rinvia al testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le sintesi in circolazione contengono errori verificabili e non sono usate come fonte.

Ogni pagina indica la data dell’ultimo aggiornamento. Il testo è in movimento: sono già state pubblicate rettifiche, una delle quali sulla versione italiana.

Regolamento (UE) 2025/40, testo ufficiale su EUR-Lex

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