PFAS negli imballaggi a contatto con alimenti: i tre limiti in vigore dal 12 agosto 2026
Dal 12 agosto 2026 gli imballaggi destinati al contatto con i prodotti alimentari non possono essere immessi sul mercato se contengono PFAS in concentrazione pari o superiore a tre valori limite.
- Riferimento normativo
- Art. 5, par. 5
- Ultimo aggiornamento
- Testo ufficiale
- Regolamento (UE) 2025/40
I valori limite sono tre. La lettera c) è l’unica che comprende le PFAS polimeriche, ed è omessa nella maggior parte delle sintesi in circolazione.
I tre valori limite
Articolo 5, paragrafo 5, del Regolamento (UE) 2025/40:
| Valore limite | Metodo | PFAS polimeriche | |
|---|---|---|---|
| a) | 25 ppb | analisi mirate delle PFAS | escluse dalla quantificazione |
| b) | 250 ppb | somma delle analisi mirate, se del caso con precedente degradazione dei precursori | escluse dalla quantificazione |
| c) | 50 ppm | PFAS complessive | comprese |
Il divieto scatta a valori pari o superiori alla soglia, non solo superiori. Un valore esattamente pari al limite è già non conforme.
La disposizione fa salvo il caso in cui l’immissione sul mercato di tali imballaggi sia già vietata da un altro atto giuridico dell’Unione.
L’innesco sul fluoro totale
Alla lettera c) è collegato un obbligo che non è un limite di concentrazione, ma un onere probatorio a carico della catena di fornitura:
«se il fluoro totale supera 50 mg/kg, il fabbricante, l’importatore o l’utilizzatore a valle […] fornisce su richiesta al fabbricante o all’importatore […] una prova della quantità di fluoro misurato come contenuto di PFAS o non-PFAS affinché possano stilare la documentazione tecnica di cui all’allegato VII.»
Il senso pratico è preciso: superata quella soglia di fluoro totale, l’impresa ha titolo per pretendere dal proprio fornitore la prova analitica, e il fornitore è tenuto a fornirla. Non è una cortesia commerciale.
È il secondo appiglio in questo senso, dopo l’articolo 16, che pone in via generale a carico dei fornitori di imballaggi o di materiali l’obbligo di trasmettere le informazioni necessarie a dimostrare la conformità.
(Nota: il rinvio interno di questa lettera è stato corretto dalla rettifica 2025/90971 del 28 novembre 2025, che sostituisce «articolo 3, punti 1), 13) e 17)» con «articolo 3, paragrafo 1, punti 13) e 17)». I valori limite non sono stati toccati.)
Che cosa si intende per PFAS
La definizione è contenuta nel testo, ed è più ampia di quella corrente:
«qualsiasi sostanza contenente almeno un atomo di carbonio di metile (CF3-) o metilene (-CF2-) completamente fluorurato (senza alcun H/Cl/Br/I legato a esso)»
con esclusione delle sostanze che contengono solo determinati elementi strutturali specificati nella norma.
A chi si applica
Solo agli imballaggi destinati al contatto con i prodotti alimentari. Un imballaggio di spedizione che non entra in contatto con l’alimento non ricade in questa disposizione, ma resta soggetto al limite sui metalli pesanti del paragrafo 4, che non prevede eccezioni.
Attenzione a non leggere «alimentare» come «settore alimentare». Il criterio è la destinazione dell’imballaggio, non il codice ATECO dell’impresa.
Come si dimostra la conformità
Il paragrafo 6 dell’articolo 5 è netto:
«La conformità alle prescrizioni di cui ai paragrafi 4 e 5 è dimostrata nella documentazione tecnica redatta conformemente all’allegato VII.»
Non basta quindi che i valori siano entro soglia: occorre che ciò risulti dalla documentazione tecnica, con l’indicazione delle prove e delle relazioni su cui la valutazione si fonda (Allegato VII, punto 2, lettera f).
Il limite che vale per tutti gli imballaggi
Da non confondere con quanto sopra. Il paragrafo 4 del medesimo articolo prevede che la somma delle concentrazioni di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente risultante dalle sostanze presenti negli imballaggi o nei loro componenti non superi 100 mg/kg.
Questo limite si applica a tutti gli imballaggi, non solo a quelli alimentari, e non prevede deroghe dimensionali.
Le date da tenere presenti
- 12 agosto 2026 · il divieto sui PFAS si applica
- 31 dicembre 2026 · la Commissione, assistita dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche, elabora una relazione sulla presenza di sostanze che destano preoccupazione negli imballaggi
- 12 agosto 2030 · la Commissione valuta se modificare o abrogare il paragrafo 5, per evitare sovrapposizioni con le restrizioni sui PFAS stabilite da altri atti dell’Unione
Riferimenti
Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2024 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, in GU L del 22 gennaio 2025. Applicabile dal 12 agosto 2026.
- Art. 5, par. 4 · limite sui metalli pesanti, 100 mg/kg
- Art. 5, par. 5 · valori limite sui PFAS negli imballaggi a contatto con alimenti
- Art. 5, par. 6 · la conformità è dimostrata nella documentazione tecnica
- Art. 16 · obblighi di informazione dei fornitori di imballaggi o di materiali
- Allegato VII, punto 2 · contenuto della documentazione tecnica
- Rettifica 2025/90971 del 28 novembre 2025
Testo ufficiale: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/40/oj