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Regolamento (UE) 2025/40 · in applicazione dal 12 agosto 2026

Regolamento imballaggi e vendita online: gli obblighi di chi spedisce

Per il Regolamento (UE) 2025/40 la scatola con cui il prodotto viene spedito è un imballaggio con una definizione propria, e chi la immette sul mercato con il proprio nome ne risponde come fabbricante. Gli obblighi documentali valgono dal 12 agosto 2026; i vincoli sul formato arrivano dal 2030.

Riferimento normativo
Artt. 24 e 12
Ultimo aggiornamento
Testo ufficiale
Regolamento (UE) 2025/40

Il perimetro

L’articolo 3 definisce l’imballaggio per il commercio elettronico come «l’imballaggio per il trasporto utilizzato per la consegna di prodotti all’utilizzatore finale nell’ambito della vendita online o di altre modalità di vendita a distanza».

Rientrano nel censimento la scatola, il nastro, il materiale di riempimento e l’etichetta. Ciascuno ha materiali e sostanze da documentare.


Che cosa è già dovuto

La qualificazione del ruolo. Chi immette sul mercato imballaggi con il proprio nome o marchio commerciale è considerato fabbricante ai sensi dell’articolo 21, anche quando la scatola è acquistata da terzi e la spedizione è affidata a un operatore logistico.

Documentazione tecnica e dichiarazione di conformità UE, per ciascun tipo di imballaggio, secondo gli Allegati VII e VIII.

I limiti sulle sostanze: somma di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente non superiore a 100 mg/kg, e limiti sui PFAS quando l’imballaggio è destinato al contatto con alimenti.


Che cosa arriva dopo

Data Prescrizione Riferimento
12 agosto 2028, oppure 24 mesi dopo gli atti di esecuzione se posteriore Etichetta armonizzata sui materiali. L’esenzione prevista per gli imballaggi per il trasporto non si applica agli imballaggi per il commercio elettronico Art. 12, par. 1
1° gennaio 2030, oppure 3 anni dopo l’atto di esecuzione se posteriore La proporzione dello spazio vuoto non supera il 50 % negli imballaggi multipli, per il trasporto e per il commercio elettronico Art. 24
1° gennaio 2030 Almeno il 40 % degli imballaggi per il trasporto usati nell’Unione, compresi quelli del commercio elettronico, è riutilizzabile nell’ambito di un sistema di riutilizzo Art. 29, par. 1
1° gennaio 2040 Gli operatori si adoperano per portare la stessa quota al 70 % Art. 29, par. 1

La metodologia per il calcolo dello spazio vuoto sarà stabilita da un atto di esecuzione, per il quale il regolamento fissa alla Commissione il termine del 12 febbraio 2028. Dovrà tenere conto dei prodotti di forma irregolare, dei contenuti facilmente danneggiabili, dei liquidi e dello spazio minimo necessario per le etichette di spedizione.


Che cosa conviene misurare adesso

Il rapporto tra volume del prodotto e volume della scatola, formato per formato. È il dato che dirà quanti formati andranno rivisti quando la metodologia sarà pubblicata, ed è la stessa analisi che l’articolo 10 richiede per la riduzione al minimo, la cui conformità si dimostra nella documentazione tecnica.


Riferimenti

Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2024 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, in GU L del 22 gennaio 2025.

  • Art. 3 · Definizione di imballaggio per il commercio elettronico
  • Art. 10 · Riduzione al minimo degli imballaggi
  • Art. 12 · Etichettatura dell’imballaggio
  • Art. 21 · Obblighi del fabbricante applicati a importatori e distributori
  • Art. 24 · Obbligo relativo agli imballaggi eccessivi
  • Art. 29 · Obiettivi di riutilizzo
  • Allegati VII e VIII · Documentazione tecnica e dichiarazione di conformità UE

Testo ufficiale: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/40/oj